D.L. 27 ottobre 2009, n.150

 

Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche

amministrazioni. (09G0164)

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2009 - Suppl. Ordinario n.197)

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Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata

all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza

delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei

meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei

risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della

legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del

Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive

modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e

successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive

modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di

protezione dei dati personali, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione

digitale, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari opportunità

tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la direttiva dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica

amministrazione e per le pari opportunità del 23 maggio 2007, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2007, recante misure per attuare la parità e le pari

opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8

maggio 2009;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3,

comma 2, lettera a), 4, 5 e 6, della citata legge n. 15 del 2009, salvo che sull'articolo 60,

comma 1, lettera b), nonché il parere della medesima Conferenza relativamente

all'attuazione delle restanti disposizioni della medesima legge n. 15 del 2009 nella seduta

del 29 luglio 2009;

Rilevato, in ordine al predetto articolo 60, comma 1, lettera b), del decreto, che gli enti

territoriali chiedevano di prevedere che la determinazione delle risorse per gli incrementi

retributivi destinati al rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni

regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale avvenga previa concertazione

con le proprie rappresentanze;

Considerato che il Governo ritiene di non poter accogliere tale richiesta, vertendosi in

tema di misure di coordinamento della finanza pubblica tipicamente riconducibili alle

competenze dello Stato, e che la previsione della previa consultazione con le

rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie garantisce, comunque, il rispetto

del principio della leale collaborazione ed il coinvolgimento degli enti territoriali nella

concreta determinazione delle risorse da impegnare per il rinnovo dei contratti;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre

2009;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Oggetto e finalità

1. In attuazione degli articoli da 2 a 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le disposizioni del

presente decreto recano una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei

dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, intervenendo in particolare in materia di

contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e del personale delle

amministrazioni pubbliche, di valorizzazione del merito, di promozione delle pari

opportunità, di dirigenza pubblica e di responsabilità disciplinare. Fermo quanto previsto

dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recano altresì norme di

raccordo per armonizzare con la nuova disciplina i procedimenti negoziali, di

contrattazione e di concertazione di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della

Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, 19

maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217, e 15 febbraio 2006, n. 63.

2. Le disposizioni del presente decreto assicurano una migliore organizzazione del lavoro,

il rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge e alla contrattazione collettiva,

elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, l'incentivazione della

qualità della prestazione lavorativa, la selettività e la concorsualità nelle progressioni di

carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettività e la valorizzazione delle

capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il rafforzamento dell'autonomia,

dei poteri e della responsabilità della dirigenza, l'incremento dell'efficienza del lavoro

pubblico ed il contrasto alla scarsa produttività e all'assenteismo, nonché la trasparenza

dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità.

TITOLO II

MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 2. Oggetto e finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo disciplinano il sistema di valutazione delle

strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche il cui rapporto di lavoro è

disciplinato dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al

fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la

valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale.

Art. 3. Principi generali

1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della

qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle

competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi

per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari

opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e

delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

2. Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con

riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di

responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalità conformi alle

direttive impartite dalla Commissione di cui all'articolo 13.

3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che

garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le

valutazioni della performance.

4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare

e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri

strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli

interventi.

5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo è condizione necessaria per

l'erogazione di premi legati al merito ed alla performance.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, dall'applicazione delle disposizioni del presente

Titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le

amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente.

CAPO II

Il ciclo di gestione della performance

Art. 4. Ciclo di gestione della performance

1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 3, le amministrazioni

pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della

programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance.

2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori

attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai

vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai

soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Art. 5. Obiettivi e indicatori

1. Gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti, prima dell'inizio del

rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici

dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità

organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei

documenti programmatici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive

modificazioni, e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli

incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.

2. Gli obiettivi sono:

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione

istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati

e degli interventi;

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello

nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni

omologhe;

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con

riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;

g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

Art. 6. Monitoraggio della performance

1. Gli organi di indirizzo politico amministrativo, con il supporto dei dirigenti, verificano

l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 5 durante il periodo

di riferimento e propongono, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli organi di indirizzo politico amministrativo si avvalgono

delle risultanze dei sistemi di controllo di gestione presenti nell'amministrazione.

Art. 7. Sistema di misurazione e valutazione della performance

1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e

individuale. A tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e

valutazione della performance.

2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta:

a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14,

cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura

amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei

dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo;

b) dalla Commissione di cui all'articolo 13 ai sensi del comma 6 del medesimo

articolo;

c) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 16

e 17, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

come modificati dagli articoli 38 e 39 del presente decreto.

3. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1,

individua, secondo le direttive adottate dalla Commissione di cui all'articolo 13, secondo

quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo:

a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di

misurazione e valutazione della performance, in conformità alle disposizioni del

presente decreto;

b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e

valutazione della performance;

c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti;

d) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione

finanziaria e di bilancio.

Art. 8. Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa

1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne:

a) l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della

collettività;

b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di

attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard

qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi

anche attraverso modalità interattive;

d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle

competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti

interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di

forme di partecipazione e collaborazione;

f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento

ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti

amministrativi;

g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;

h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

Art. 9. Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale

1. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del

personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e

responsabilità è collegata:

a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta

responsabilità;

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;

c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle

competenze professionali e manageriali dimostrate;

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una

significativa differenziazione dei giudizi.

2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del

personale sono effettuate sulla base del sistema di cui all'articolo 7 e collegate:

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;

b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di

appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e

organizzativi.

3. Nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di congedo

di maternità, di paternità e parentale.

Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di

rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto

stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente:

a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano

della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della

programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi

strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi

ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance

dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i

relativi indicatori;

b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla

performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i

risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi

programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il

bilancio di genere realizzato.

2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono immediatamente trasmessi

alla Commissione di cui all'articolo 13 e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della

performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel

Piano della performance.

4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva

annuale del Ministro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione

della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata

adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e

l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di

incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

CAPO III

Trasparenza e rendicontazione della performance

Art. 11. Trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della

pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni

concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti

gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei

risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo

scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e

imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle

amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della

Costituzione.

2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei

consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e

l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate

dalla Commissione di cui all'articolo 13;

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del

ciclo di gestione della performance.

4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie

dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del

lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi

erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto

legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla

contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al

personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel

tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.

5. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni

provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di

cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli

16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34,

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui

all'articolo 10 comma 1, lettere a) e b), alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri

di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della

trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le

modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia

delle iniziative di cui al comma 2.

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita

sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e

merito»:

a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di

attuazione;

b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10;

c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e

l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;

d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia

per i dirigenti sia per i dipendenti;

e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di

valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di

cui all'articolo 14;

f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità

al vigente modello europeo;

g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della

retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;

h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico

amministrativo;

i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti

privati.

9. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la

trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui

ai commi 5 e 8 è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti

preposti agli uffici coinvolti.

CAPO IV

Soggetti del processo di misurazione e valutazione della performance

Art. 12. Soggetti

1. Nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e

individuale delle amministrazioni pubbliche intervengono:

a) un organismo centrale, denominato: «Commissione per la valutazione, la

trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche», di cui all'articolo 13;

b) gli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14;

c) l'organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna amministrazione;

d) i dirigenti di ciascuna amministrazione.

Art. 13. Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle

amministrazioni pubbliche

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, è

istituita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle

amministrazioni pubbliche, di seguito denominata «Commissione», che opera in posizione

di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello

Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di

indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di

valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la

comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente

il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta.

2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci, l'Upi

e la Commissione sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle

attività di cui ai commi 5, 6 e 8.

3. La Commissione è organo collegiale composto da cinque componenti scelti tra esperti

di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione con comprovate

competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di

servizi pubblici, management, misurazione della performance, nonché di gestione e

valutazione del personale. I componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle

pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa

deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica

amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del

programma di Governo, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari

competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. I componenti della

Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici

elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali

incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere

interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione. I componenti

sono nominati per un periodo di sei anni e possono essere confermati una sola volta. In

occasione della prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, i componenti

eleggono nel loro ambito il Presidente della Commissione. All'atto dell'accettazione della

nomina, se dipendenti da pubblica amministrazione o magistrati in attività di servizio

sono collocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella dotazione organica

dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del

mandato; se professori universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni.

4. La struttura operativa della Commissione è diretta da un Segretario generale nominato

con deliberazione della Commissione medesima tra soggetti aventi specifica

professionalità ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo del lavoro pubblico. La

Commissione definisce con propri regolamenti le norme concernenti il proprio

funzionamento e determina, altresì, i contingenti di personale di cui avvalersi entro il

limite massimo di 30 unità. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente mediante

personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, cui si applica

l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante personale con

contratto a tempo determinato. Nei limiti delle disponibilità di bilancio la Commissione

può avvalersi di non più di 10 esperti di elevata professionalità ed esperienza sui temi

della misurazione e della valutazione della performance e della prevenzione e della lotta

alla corruzione, con contratti di diritto privato di collaborazione autonoma. La

Commissione, previo accordo con il Presidente dell'ARAN, può altresì avvalersi del

personale e delle strutture dell'ARAN. Può inoltre richiedere indagini, accertamenti e

relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica.

5. La Commissione indirizza, coordina e sovrintende all'esercizio delle funzioni di

valutazione da parte degli Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 e delle altre

Agenzie di valutazione; a tale fine:

a) promuove sistemi e metodologie finalizzati al miglioramento della performance

delle amministrazioni pubbliche;

b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti;

c) confronta le performance rispetto a standard ed esperienze, nazionali e

internazionali;

d) favorisce, nella pubblica amministrazione, la cultura della trasparenza anche

attraverso strumenti di prevenzione e di lotta alla corruzione;

e) favorisce la cultura delle pari opportunità con relativi criteri e prassi applicative.

6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio e delle responsabilità autonome di

valutazione proprie di ogni amministrazione:

a) fornisce supporto tecnico e metodologico all'attuazione delle varie fasi del ciclo di

gestione della performance;

b) definisce la struttura e le modalità di redazione del Piano e della Relazione di cui

all'articolo 10;

c) verifica la corretta predisposizione del Piano e della Relazione sulla Performance

delle amministrazioni centrali e, a campione, analizza quelli degli Enti territoriali,

formulando osservazioni e specifici rilievi;

d) definisce i parametri e i modelli di riferimento del Sistema di misurazione e

valutazione della performance di cui all'articolo 7 in termini di efficienza e

produttività;

e) adotta le linee guida per la predisposizione dei Programma triennale per la

trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11, comma 8, lettera a);

f) adotta le linee guida per la definizione degli Strumenti per la qualità dei servizi

pubblici;

g) definisce i requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di

valutazione di cui all'articolo 14;

h) promuove analisi comparate della performance delle amministrazioni pubbliche

sulla base di indicatori di andamento gestionale e la loro diffusione attraverso la

pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalità ed iniziative ritenute utili;

i) redige la graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti

pubblici nazionali di cui all'articolo 40, comma 3-quater, del decreto legislativo n.

165 del 2001; a tale fine svolge adeguata attività istruttoria e può richiedere alle

amministrazioni dati, informazioni e chiarimenti;

l) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le imprese e le relative associazioni

rappresentative; le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali; le

associazioni rappresentative delle amministrazioni pubbliche; gli organismi di

valutazione di cui all'articolo 14 e quelli di controllo interni ed esterni alle

amministrazioni pubbliche;

m) definisce un programma di sostegno a progetti innovativi e sperimentali,

concernenti il miglioramento della performance attraverso le funzioni di

misurazione, valutazione e controllo;

n) predispone una relazione annuale sulla performance delle amministrazioni centrali

e ne garantisce la diffusione attraverso la pubblicazione sul proprio sito

istituzionale ed altre modalità ed iniziative ritenute utili;

o) sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione con analoghe strutture a livello

europeo ed internazionale;

p) realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA il portale della trasparenza che

contiene i piani e le relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche.

7. La Commissione provvede al coordinamento, al supporto operativo e al monitoraggio

delle attività di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,

come modificato dall'articolo 28 del presente decreto.

8. Presso la Commissione è istituita la Sezione per l'integrità nelle amministrazioni

pubbliche con la funzione di favorire, all'interno della amministrazioni pubbliche, la

diffusione della legalità e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura

dell'integrità. La Sezione promuove la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni

pubbliche; a tale fine predispone le linee guida del Programma triennale per l'integrità e

la trasparenza di cui articolo 11, ne verifica l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli

obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione.

9. I risultati dell'attività della Commissione sono pubblici. La Commissione assicura la

disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro

osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa e trasmette una

relazione annuale sulle proprie attività al Ministro per l'attuazione del programma di

Governo.

10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, la Commissione affida ad un valutatore

indipendente un'analisi dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della sua attività e

sull'adeguatezza della struttura di gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte

di integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito della valutazione e le eventuali

raccomandazioni sono trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e

l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale della Commissione.

11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione,

le norme regolatrici dell'autonoma gestione finanziaria della Commissione e fissati i

compensi per i componenti.

12. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del

Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri

competenti, sono dettate disposizioni per il raccordo tra le attività della Commissione e

quelle delle esistenti Agenzie di valutazione.

13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a due milioni di euro per l'anno 2009 e a

8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti dell'autorizzazione di

spesa di cui all'articolo 4, comma 3, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15.

All'attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di

spesa di cui all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15,

ferme restando le risorse da destinare alle altre finalità di cui al medesimo comma 3

dell'articolo 4.

Art. 14. Organismo indipendente di valutazione della performance

1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della

performance.

2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque

denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena

autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico

di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in

proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

3. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la Commissione di cui

all'articolo 13, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni.

L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.

4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della

trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo

stato dello stesso;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di

governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la

funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13;

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la

visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché

dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente

decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti

interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e

della professionalità;

e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politicoamministrativo,

la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad

essi dei premi di cui al Titolo III;

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e

degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e

all'integrità di cui al presente Titolo;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi

modelli forniti dalla Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la realizzazione

di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e

il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione

del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta

Commissione.

6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è

condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo

III.

7. L'Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero

collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai

sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera g), e di elevata professionalità ed esperienza,

maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della

valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono

comunicati alla Commissione di cui all'articolo 13.

8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati

tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in

organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di

consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o

cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della

performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica

professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle

amministrazioni pubbliche.

11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al

presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di

controllo interno.

Art. 15. Responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo

1. L'organo di indirizzo politico-amministrativo promuove la cultura della responsabilità

per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità.

2. L'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione:

a) emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici;

b) definisce in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano e la Relazione

di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b);

c) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici;

d) definisce il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo

11, nonché gli eventuali aggiornamenti annuali.

Art. 16. Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale

1. Negli ordinamenti delle regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le

amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e degli enti locali trovano diretta

applicazione le disposizioni dell'articolo 11, commi 1 e 3.

2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli

articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1.

3. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010,

negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti;

decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel

presente Titolo fino all'emanazione della disciplina regionale e locale.

TITOLO III

MERITO E PREMI

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 17. Oggetto e finalità

1. Le disposizioni del presente titolo recano strumenti di valorizzazione del merito e

metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa

informati a principi di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e nel

riconoscimento degli incentivi.

2. Dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale

fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 18. Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione

della performance

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della

performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti

selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono

le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di

carriera.

2. È vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di

incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui

sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto.

Art. 19. Criteri per la differenziazione delle valutazioni

1. In ogni amministrazione, l'Organismo indipendente, sulla base dei livelli di

performance attribuiti ai valutati secondo il sistema di valutazione di cui al Titolo II del

presente decreto, compila una graduatoria delle valutazioni individuali del personale

dirigenziale, distinto per livello generale e non, e del personale non dirigenziale.

2. In ogni graduatoria di cui al comma 1 il personale è distribuito in differenti livelli di

performance in modo che:

a) il venticinque per cento è collocato nella fascia di merito alta, alla quale

corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al

trattamento accessorio collegato alla performance individuale;

b) il cinquanta per cento è collocato nella fascia di merito intermedia, alla quale

corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al

trattamento accessorio collegato alla performance individuale;

c) il restante venticinque per cento è collocato nella fascia di merito bassa, alla quale

non corrisponde l'attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla

performance individuale.

3. Per i dirigenti si applicano i criteri di compilazione della graduatoria e di attribuzione

del trattamento accessorio di cui al comma 2, con riferimento alla retribuzione di

risultato.

4. La contrattazione collettiva integrativa può prevedere deroghe alla percentuale del

venticinque per cento di cui alla lettera a) del comma 2 in misura non superiore a cinque

punti percentuali in aumento o in diminuzione, con corrispondente variazione

compensativa delle percentuali di cui alle lettere b) o c). La contrattazione può altresì

prevedere deroghe alla composizione percentuale delle fasce di cui alle lettere b) e c) e

alla distribuzione tra le medesime fasce delle risorse destinate ai trattamenti accessori

collegati alla performance individuale.

5. Il Dipartimento della funzione pubblica provvede al monitoraggio delle deroghe di cui

al comma 4, al fine di verificare il rispetto dei principi di selettività e di meritocrazia e

riferisce in proposito al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al personale dipendente se il

numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a 8 e ai dirigenti

se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a 5. In ogni

caso deve essere garantita l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse

destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance a un

percentuale limitata del personale dipendente e dirigente.

CAPO II

Premi

Art. 20. Strumenti

1. Gli strumenti per premiare il merito e le professionalità sono:

a) il bonus annuale delle eccellenze, di cui all'articolo 21;

b) il premio annuale per l'innovazione, di cui all'articolo 22;

c) le progressioni economiche, di cui all'articolo 23;

d) le progressioni di carriera, di cui all'articolo 24;

e) l'attribuzione di incarichi e responsabilità, di cui all'articolo 25;

f) l'accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, in ambito

nazionale e internazionale, di cui all'articolo 26.

2. Gli incentivi di cui alle lettere a), b), c), ed e) del comma 1 sono riconosciuti a valere

sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.

Art. 21. Bonus annuale delle eccellenze

1. È istituito, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3-bis dell'articolo 45 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 57, comma 1, lettera c),

del presente decreto, il bonus annuale delle eccellenze al quale concorre il personale,

dirigenziale e non, che si è collocato nella fascia di merito alta nelle rispettive graduatorie

di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a). Il bonus è assegnato alle performance

eccellenti individuate in non più del cinque per cento del personale, dirigenziale e non,

che si è collocato nella predetta fascia di merito alta.

2. Nei limiti delle risorse disponibili, la contrattazione collettiva nazionale determina

l'ammontare del bonus annuale delle eccellenze.

3. Il personale premiato con il bonus annuale di cui al comma 1 può accedere agli

strumenti premianti di cui agli articoli 22 e 26 a condizione che rinunci al bonus stesso.

4. Entro il mese di aprile di ogni anno, le amministrazioni pubbliche, a conclusione del

processo di valutazione della performance, assegnano al personale il bonus annuale

relativo all'esercizio precedente.

Art. 22. Premio annuale per l'innovazione

1. Ogni amministrazione pubblica istituisce un premio annuale per l'innovazione, di valore

pari all'ammontare del bonus annuale di eccellenza, di cui all'articolo 21, per ciascun

dipendente premiato.

2. Il premio viene assegnato al miglior progetto realizzato nell'anno, in grado di produrre

un significativo cambiamento dei servizi offerti o dei processi interni di lavoro, con un

elevato impatto sulla performance dell'organizzazione.

3. L'assegnazione del premio per l'innovazione compete all'Organismo indipendente di

valutazione della performance di cui all'articolo 14, sulla base di una valutazione

comparativa delle candidature presentate da singoli dirigenti e dipendenti o da gruppi di

lavoro.

4. Il progetto premiato è l'unico candidabile al Premio nazionale per l'innovazione nelle

amministrazioni pubbliche, promosso dal Ministro per la pubblica amministrazione e

l'innovazione.

Art. 23. Progressioni economiche

1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche

di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come

introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti

collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di

dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati

individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

3. La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a),

per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce

titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche.

Art. 24. Progressioni di carriera

1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come

introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere

dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso

concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale

interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.

2. L'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e

valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle

specifiche esigenze delle amministrazioni.

3. La collocazione nella fascia di merito alta, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a),

per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce

titolo rilevante ai fini della progressione di carriera.

Art. 25. Attribuzione di incarichi e responsabilità

1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono la crescita professionale e la

responsabilizzazione dei dipendenti pubblici ai fini del continuo miglioramento dei

processi e dei servizi offerti.

2. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione

costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi

e pubblici.

Art. 26. Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale

1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono e valorizzano i contributi individuali e le

professionalità sviluppate dai dipendenti e a tali fini:

a) promuovono l'accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di alta formazione in

primarie istituzioni educative nazionali e internazionali;

b) favoriscono la crescita professionale e l'ulteriore sviluppo di competenze dei

dipendenti, anche attraverso periodi di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche

e private, nazionali e internazionali.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nei limiti delle risorse disponibili di

ciascuna amministrazione.

Art. 27. Premio di efficienza

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 2,

commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, una quota fino al 30 per cento dei

risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione,

riorganizzazione e innovazione all'interno delle pubbliche amministrazioni è destinata, in

misura fino a due terzi, a premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione

collettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte

residua ad incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati

documentati nella Relazione di performance, validati dall'Organismo di valutazione di cui

all'articolo 14 e verificati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato.

3. Le risorse di cui al comma 1 per le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le

amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e i relativi enti dipendenti, nonché per

gli enti locali possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati nella

Relazione di performance e validati dal proprio organismo di valutazione.

Art. 28. Qualità dei servizi pubblici

1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è sostituito

dal seguente: «2. Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard

di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione

della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di

indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di

qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio

dei Ministri, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità

nelle amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o

indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e

coordinamento adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, su proposta della Commissione per la valutazione, la

trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche.».

CAPO III

Norme finali, transitorie e abrogazioni

Art. 29. Inderogabilità

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, per le regioni, anche per quanto

concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e per gli enti

locali, le disposizioni del presente Titolo hanno carattere imperativo, non possono essere

derogate dalla contrattazione collettiva e sono inserite di diritto nei contratti collettivi ai

sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, a

decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in

vigore del presente decreto.

Art. 30. Norme transitorie e abrogazioni

1. La Commissione di cui all'articolo 13 è costituita entro 30 giorni dalla data di entrata

in vigore del presente decreto.

2. Gli Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 sono costituiti entro il 30 aprile 2010.

Fino alla loro costituzione continuano ad operare gli uffici e i soggetti preposti all'attività

di valutazione e controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 286.

3. In sede di prima attuazione del presente decreto, gli Organismi indipendenti di cui

all'articolo 14 provvedono, entro il 30 settembre 2010, sulla base degli indirizzi della

Commissione di cui all'articolo 13 a definire i sistemi di valutazione della performance di

cui all'articolo 7 in modo da assicurarne la piena operatività a decorrere dal 1° gennaio

2011. La Commissione effettua il monitoraggio sui parametri e i modelli di riferimento dei

predetti sistemi ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera d).

4. A decorrere dal 30 aprile 2010 sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 286:

a) il terzo periodo dell'articolo 1, comma 2, lettera a);

b) l'articolo 1, comma 6;

c) l'articolo 5;

d) l'articolo 6, commi 2 e 3;

e) f) l'articolo 11, comma 3.

Art. 31. Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale

1. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio

sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti

negli articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1.

2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio

sanitario nazionale, e gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive potestà normative,

prevedono che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico

accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale

dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito

siano comunque non inferiori a tre.

3. Per premiare il merito e la professionalità, le regioni, anche per quanto concerne i

propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali, oltre a

quanto autonomamente stabilito, nei limiti delle risorse disponibili per la contrattazione

integrativa, utilizzano gli strumenti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere c), d), e) ed f),

nonché, adattandoli alla specificità dei propri ordinamenti, quelli di cui alle lettere a) e b).

Gli incentivi di cui alle predette lettere a), b), c) ed e) sono riconosciuti a valere sulle

risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.

4. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010,

negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti alla

data di entrata in vigore del presente decreto; decorso il termine fissato per

l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente titolo fino alla data di

emanazione della disciplina regionale e locale.

5. Entro il 31 dicembre 2011, le regioni e gli enti locali trasmettono, anche attraverso i

loro rappresentanti istituzionali, i dati relativi alla attribuzione al personale dipendente e

dirigente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla

performance individuale alla Conferenza unificata che verifica l'efficacia delle norme

adottate in attuazione dei principi di cui agli articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2,

24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1, anche al fine di promuovere l'adozione di

eventuali misure di correzione e migliore adeguamento.

TITOLO IV

NUOVE NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE

DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CAPO I

Principi generali

Art. 32. Oggetto, ambito e finalità

1. Le disposizioni del presente Capo definiscono la ripartizione tra le materie sottoposte

alla legge, nonché sulla base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma responsabilità

del dirigente nella gestione delle risorse umane e quelle oggetto della contrattazione

collettiva.

Art. 33. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le

seguenti modificazioni: a) al comma 2, alla fine del primo periodo, sono inserite le

seguenti parole: «, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo»; b) al comma 3,

dopo le parole: «mediante contratti collettivi» sono inserite le seguenti: «e salvo i casi

previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni

di cui all'articolo 47-bis,»; c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Nel caso di

nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati

alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del

codice civile.».

Art. 34. Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nell'ambito delle leggi e degli atti

organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli

uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva

dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro,

fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9.

Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione

delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione,

l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Le disposizioni del presente articolo si

applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti.».

Art. 35. Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 4, è inserito

il seguente: «4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di

personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei

competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei

compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.».

Art. 36. Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. L'articolo 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è il sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Partecipazione sindacale). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5,

comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della

partecipazione.».

Art. 37. Oggetto, ambito di applicazione e finalita

1. Le disposizioni del presente capo modificano la disciplina della dirigenza pubblica per

conseguire la migliore organizzazione del lavoro e assicurare il progressivo miglioramento

della qualità delle prestazioni erogate al pubblico, utilizzando anche i criteri di gestione e

di valutazione del settore privato, al fine di realizzare adeguati livelli di produttività del

lavoro pubblico, di favorire il riconoscimento di meriti e demeriti, e di rafforzare il

principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di

governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nel rispetto della

giurisprudenza costituzionale in materia, regolando il rapporto tra organi di vertice e

dirigenti titolari di incarichi apicali in modo da garantire la piena e coerente attuazione

dell'indirizzo politico in ambito amministrativo.

Art. 38. Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) propongono le risorse e i profili

professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti

anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del

fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; »;

b) dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: «l-bis) concorrono alla definizione di

misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne

il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.».

CAPO II

Dirigenza pubblica

Art. 39. Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) concorrono all'individuazione

delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti

dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di

programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma

4; »;

b) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai sensi di

quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis»;

c) dopo la lettera e) è aggiunta seguente: «e-bis) effettuano la valutazione del

personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini

della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di

indennità e premi incentivanti.».

Art. 40. Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini del conferimento di ciascun

incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle

caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura

interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei

risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della

relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché

delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore

privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento

dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non

si applica l'articolo 2103 del codice civile.»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. L'amministrazione rende

conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale,

il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella

dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti

interessati e le valuta. 1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati

esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo

periodo. L'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione

ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende

confermare l'incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata

comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti

disponibili per un nuovo incarico.»;

c) al comma 2:

1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La durata dell'incarico può

essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età

per il collocamento a riposo dell'interessato.»;

2) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di primo conferimento ad

un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o

di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo

che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai

sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma

1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,

e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima

retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto.»;

d) al comma 3, le parole: «richieste dal comma 6.» sono sostituite dalle seguenti: «e

nelle percentuali previste dal comma 6.»;

e) al comma 6:

1) al terzo periodo, le parole: «sono conferiti a persone di particolare e

comprovata qualificazione professionale» sono sostituite dalle seguenti:

«sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare

e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli

dell'Amministrazione»;

2) al terzo periodo, le parole: «o da concrete esperienze di lavoro maturate»

sono sostituite dalle seguenti: «e da concrete esperienze di lavoro

maturate per almeno un quinquennio»;

f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: «6-bis. Fermo restando il contingente

complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante

dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato

all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore,

se esso è uguale o superiore a cinque. 6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si

applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.»;

g) al comma 8, le parole: «, al comma 5-bis, limitatamente al personale non

appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6,» sono soppresse.

Art. 41. Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le

seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il mancato raggiungimento degli

obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al

Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e

trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive

imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando

l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto

collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione

alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel

rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente

a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro

secondo le disposizioni del contratto collettivo.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma

1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e

nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla

legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di

vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli

standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli

indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di

attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche

amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei

garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per

cento.».

Art. 42. Modifica all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. L'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (Comitato dei garanti). - 1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-

bis, sono adottati sentito il Comitato dei garanti, i cui componenti, nel rispetto del

principio di genere, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il

Comitato dura in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile. 2. Il Comitato dei garanti è

composto da un consigliere della Corte dei conti, designato dal suo Presidente, e da

quattro componenti designati rispettivamente, uno dal Presidente della Commissione di

cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, e di efficienza e

trasparenza delle pubbliche amministrazioni, uno dal Ministro per la pubblica

amministrazione e l'innovazione, scelto tra un esperto scelto tra soggetti con specifica

qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro

pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui almeno uno

appartenente agli Organismi indipendenti di valutazione, estratti a sorte fra coloro che

hanno presentato la propria candidatura. I componenti sono collocati fuori ruolo e il posto

corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso

indisponibile per tutta la durata del mandato. Per la partecipazione al Comitato non è

prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese. 3. Il parere del Comitato dei

garanti viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso

inutilmente tale termine si prescinde dal parere.».

Art. 43. Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

2. Per i dirigenti ai quali sia stato conferito l'incarico di direzione di uffici dirigenziali

generali o equivalenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il

termine di cui all'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165 del

2001, rimane fissato in tre anni.

Art. 44. Modifica all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «possono» fino a «aspettativa» sono sostituite dalle

seguenti: «sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di

appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in

aspettativa»;

b) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «in ordine alle proprie

preminenti esigenze organizzative».

Art. 45. Modifica all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le

seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «e alle connesse responsabilità» sono sostituite dalle

seguenti: «, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il trattamento accessorio

collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione

complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di

anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensività. 1-

ter. I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente

legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis,

entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010,

destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte

accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica

alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dall'attuazione del medesimo

comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 1-

quater. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della

prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora

l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla

data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il

sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo.».

Art. 46. Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le

seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accesso alla qualifica di

dirigente della seconda fascia»; b) al comma 2 dopo le parole: «o se in possesso del»

sono inserite le seguenti: «dottorato di ricerca o del».

Art. 47. Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 28-bis (Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia). - 1. Fermo restando

quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima

fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici

non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti, calcolati con riferimento a

quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti

incaricati, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole

amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica

amministrazione.

2. Nei casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda specifica esperienza e

peculiare professionalità, alla copertura di singoli posti e comunque di una quota non

superiore alla metà di quelli da mettere a concorso ai sensi del comma 1 si può

provvedere, con contratti di diritto privato a tempo determinato, attraverso concorso

pubblico aperto ai soggetti in possesso dei requisiti professionali e delle attitudini

manageriali corrispondenti al posto di funzione da coprire. I contratti sono stipulati per

un periodo non superiore a tre anni.

3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1 possono essere ammessi i dirigenti di

ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di

servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e

professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze

dell'Amministrazione e sulla base di criteri generali di equivalenza stabiliti con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica

amministrazione, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tale

fine le amministrazioni che bandiscono il concorso tengono in particolare conto del

personale di ruolo che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello dirigenziale

generale all'interno delle stesse ovvero del personale appartenente all'organico

dell'Unione europea in virtù di un pubblico concorso organizzato da dette istituzioni.

4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono assunti dall'amministrazione e,

anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di

formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un

organismo comunitario o internazionale. In ogni caso il periodo di formazione è

completato entro tre anni dalla conclusione del concorso.

5. La frequenza del periodo di formazione è obbligatoria ed è a tempo pieno, per una

durata pari a sei mesi, anche non continuativi, e si svolge presso gli uffici di cui al comma

4, scelti dal vincitore tra quelli indicati dall'amministrazione.

6. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto

1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentita la Scuola superiore della

pubblica amministrazione, sono disciplinate le modalità di compimento del periodo di

formazione, tenuto anche conto di quanto previsto nell'articolo 32.

7. Al termine del periodo di formazione è prevista, da parte degli uffici di cui al comma 4,

una valutazione del livello di professionalità acquisito che equivale al superamento del

periodo di prova necessario per l'immissione in ruolo di cui all'articolo 70, comma 13.

8. Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di formazione svolto presso le sedi

estere di cui al comma 4 sono a carico delle singole amministrazioni nell'ambito delle

risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 48. Mobilità intercompartimentale

1. Dopo l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel Capo III, è

inserito il seguente: «Art. 29-bis (Mobilità intercompartimentale). - 1. Al fine di favorire i

processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche

amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del

Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali è definita,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i

livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di

contrattazione.».

CAPO III

Uffici, piante organiche, mobilità e accessi

Art. 49. Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. Il comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito

dal seguente: «1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico

mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica

in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le

amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in

organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni,

fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere

favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà

assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto

ricoperto o da ricoprire.». 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 del citato decreto legislativo

n. 165 del 2001, è inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma

2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata,

sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare

i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali

da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.».

Art. 50. Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è

inserito il seguente: «1-bis. La mancata individuazione da parte del dirigente

responsabile delle eccedenze delle unità di personale, ai sensi del comma 1, è valutabile

ai fini della responsabilità per danno erariale.».

Art. 51. Territorializzazione delle procedure concorsuali

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 5-ter è

aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il principio della parità di condizioni per l'accesso

ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento

al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale

all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico

risultato.».

Art. 52. Modifica all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Non possono essere conferiti

incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti

che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in

organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti

continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.»;

b) il comma 16-bis è sostituto dal seguente: «16-bis. La Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto

delle disposizioni del presente articolo e dell' articolo 1, commi 56 e seguenti,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la

funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di

finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

CAPO IV

Contrattazione collettiva nazionale e integrativa

Art. 53. Oggetto, ambito di applicazione e finalità

1. Il presente capo reca disposizioni in materia di contrattazione collettiva e integrativa e

di funzionalità delle amministrazioni pubbliche, al fine di conseguire, in coerenza con il

modello contrattuale sottoscritto dalle parti sociali, una migliore organizzazione del lavoro

e di assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonché,

sulla base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma determinazione dei dirigenti, e

quelle sottoposte alla contrattazione collettiva.

Art. 54. Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i commi da 1 a 3 sono sostituiti

dai seguenti: «1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente

pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono,

in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione

degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle

afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la

materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui

all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie

relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della

corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni

economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle

norme di legge. 2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni

rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro

comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro

separate aree per la dirigenza.Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale

riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di

cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive

modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite

apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità. 3. La contrattazione collettiva

disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i

diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene

stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella

economica. 3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione

collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio

risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna

amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di

efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della

performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento

economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del

trattamento accessorio complessivo comunque denominato Essa si svolge sulle materie,

con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le

procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e

riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle

sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le

rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione. 3-ter. Al fine di assicurare la

continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga

l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione

interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato

accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano

le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-

bis. 3-quater. La Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione

della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il

31 maggio di ogni anno, all'ARAN una graduatoria di performance delle amministrazioni

statali e degli enti pubblici nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole

amministrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati di

performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce le modalità di ripartizione

delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito assicurando

l'invarianza complessiva dei relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione. 3-

quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al

comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45,

comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la

contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e

gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti

stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la

spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di

bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo

stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato

all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della

performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali

secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della

legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche

amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti

collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi

nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale

ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e

pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di

competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole

sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e

1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli

finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del

Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto

altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni

del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti

successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della

legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 3-sexies. A

corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione

tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente

predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionalidal Ministero dell'economia

e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni

vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.».

Art. 55. Modifica all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. L'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal

seguente: «Art. 40-bis (Controlli in materia di contrattazione integrativa). - 1. Il controllo

sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di

bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare

riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione

dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio

sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi

ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi

vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40,

comma 3-quinquies, sesto periodo. 2. Per le amministrazioni statali, anche ad

ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le

istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi

sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione

illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono

trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica

e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello

Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente,

la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 40,

comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di

elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del

contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono

le trattative. 3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro

il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione

integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle

finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la

Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione

pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in

ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione

integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai

contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri

improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione

dell'impegno e della qualità della performanceindividuale, con riguardo ai diversi istituti

finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con

particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla

Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili

le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul

costo del lavoro. 4. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo

permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità

e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione

tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al comma

1, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3. La relazione

illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto

integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione

alle richieste dei cittadini. Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il

Ministero dell'economia e delle finanze e in sede di Conferenza unificata predispone un

modello per la valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione

integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni

di interesse per la collettività. Tale modello e gli esiti della valutazione vengono pubblicati

sul sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione

integrativa. 5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute

a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il

testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con

l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti

annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al

CNEL. 6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti

possono avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.

127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle funzioni di

controllo sulla contrattazione integrativa. 7. In caso di mancato adempimento delle

prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, è

fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse

destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1

vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

Art. 56. Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. L'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 41 (Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN). - 1. Il potere di indirizzo nei

confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione

collettiva nazionale sono esercitati dalle pubbliche amministrazioni attraverso le proprie

istanze associative o rappresentative, le quali costituiscono comitati di settore che

regolano autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di deliberazione. In ogni

caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di

accordo nell'ambito della procedura di contrattazione collettiva di cui all'articolo 47, si

considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o

rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto. 2. È costituito un comitato

di settore nell'ambito della Conferenza delle Regioni, che esercita, per uno dei comparti

di cui all'articolo 40, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per le regioni, i relativi

enti dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; a tale comitato

partecipa un rappresentante del Governo, designato dal Ministro del lavoro, della salute e

delle politiche sociali per le competenze delle amministrazioni del Servizio sanitario

nazionale. È costituito un comitato di settore nell'ambito dell'Associazione nazionale dei

Comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unioncamere che

esercita, per uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2, le competenze di cui al

comma 1, per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari

comunali e provinciali. 3. Per tutte le altre amministrazioni opera come comitato di

settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la pubblica

amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Al

fine di assicurare la salvaguardia delle specificità delle diverse amministrazioni e delle

categorie di personale ivi comprese, gli indirizzi sono emanati per il sistema scolastico,

sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché, per i rispettivi

ambiti di competenza, sentiti i direttori delle Agenzie fiscali, la Conferenza dei rettori

delle università italiane; le istanze rappresentative promosse dai presidenti degli enti di

ricerca e degli enti pubblici non economici ed il presidente del Consiglio nazionale

dell'economia e del lavoro. 4. Rappresentati designati dai Comitati di settore possono

assistere l'ARAN nello svolgimento delle trattative. I comitati di settore possono stipulare

con l'ARAN specifici accordi per i reciproci rapporti in materia di contrattazione e per

eventuali attività in comune. Nell'ambito del regolamento di organizzazione dell'ARAN per

assicurare il miglior raccordo tra i Comitati di settore delle Regioni e degli enti locali e

l'ARAN, a ciascun comitato corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica. 5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o

modificano i comparti o le aree di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40, comma 2,

o che regolano istituti comuni a più comparti le funzioni di indirizzo e le altre competenze

inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate collegialmente dai comitati di

settore.».

Art. 57. Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «fondamentale ed accessorio» sono inserite le

seguenti: «fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e

all'articolo 47-bis, comma 1,»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I contratti collettivi definiscono, in

coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori

collegati: a) alla performance individuale; b) alla performance organizzativa con

riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree

di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; c) all'effettivo svolgimento di

attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Per premiare il merito e il

miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni

di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica,

apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo

nazionale di lavoro.».

Art. 58. Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti: «3. L'ARAN cura le attività di studio,

monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione

collettiva. Predispone a cadenza semestrale, ed invia al Governo, ai comitati di

settore dei comparti regioni e autonomie locali e sanità e alle commissioni

parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei

pubblici dipendenti. A tale fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per

l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici

di rilevazione. L'ARAN si avvale, altresì, della collaborazione del Ministero

dell'economia e delle finanze che garantisce l'accesso ai dati raccolti in sede di

predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del

monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro

pubblico. 4. L'ARAN effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi

nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa e presenta annualmente al

Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze

nonché ai comitati di settore, un rapporto in cui verifica l'effettività e la

congruenza della ripartizione fra le materie regolate dalla legge, quelle di

competenza della contrattazione nazionale e quelle di competenza dei contratti

integrativi nonché le principali criticità emerse in sede di contrattazione collettiva

nazionale ed integrativa. 5. Sono organi dell'ARAN: a) il Presidente; b) il Collegio

di indirizzo e controllo. 6. Il Presidente dell'ARAN è nominato con decreto del

Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica

amministrazione e l'innovazione previo parere della Conferenza unificata. Il

Presidente rappresenta l'agenzia ed è scelto fra esperti in materia di economia del

lavoro, diritto del lavoro, politiche del personale e strategia aziendale, anche

estranei alla pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni riguardanti le

incompatibilità di cui al comma 7-bis. Il Presidente dura in carica quattro anni e

può essere riconfermato per una sola volta. La carica di Presidente è incompatibile

con qualsiasi altra attività professionale a carattere continuativo, se dipendente

pubblico, è collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo

l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. 7. Il collegio di indirizzo e

controllo è costituito da quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta

competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche

estranei alla pubblica amministrazione e dal presidente dell'Agenzia che lo

presiede; due di essi sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la pubblica

amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze e gli

altri due, rispettivamente, dall'ANCI e dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e

delle province autonome. Il collegio coordina la strategia negoziale e ne assicura

l'omogeneità, assumendo la responsabilità per la contrattazione collettiva e

verificando che le trattative si svolgano in coerenza con le direttive contenute

negli atti di indirizzo. Nell'esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a

maggioranza, su proposta del presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e i

suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.»;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Non possono far parte del collegio

di indirizzo e controllo ne' ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestano

incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano

ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina cariche in organizzazioni

sindacali. L'incompatibilità si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere

professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche.

L'assenza delle predette cause di incompatibilità costituisce presupposto

necessario per l'affidamento degli incarichi dirigenziali nell'agenzia.»;

c) al comma 8, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La misura

annua del contributo individuale è definita, sentita l'ARAN, con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica

amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata ed è riferita

a ciascun triennio contrattuale; »;

d) al comma 9, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per le amministrazioni

dello Stato mediante l'assegnazione di risorse pari all'ammontare dei contributi

che si prevedono dovuti nell'esercizio di riferimento. L'assegnazione è effettuata

annualmente sulla base della quota definita al comma 8, lettera a), con la legge

annuale di bilancio, con imputazione alla pertinente unità previsionale di base

dello stato di previsione del ministero dell'economia e finanze; »;

e) al comma 10, nel quinto periodo, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle

seguenti: «quarantacinque giorni» e dopo le parole: «Dipartimento della funzione

pubblica» sono inserite le seguenti: «e del Ministero dell'economia e delle finanze,

adottati d'intesa con la Conferenza unificata,»;

f) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il ruolo del personale

dipendente dell'ARAN è definito in base ai regolamenti di cui al comma 10»;

g) al comma 12:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'ARAN può altresì avvalersi di

un contingente di personale, anche di qualifica dirigenziale, proveniente

dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o

fuori ruolo in base ai regolamenti di cui al comma 10»;

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'ARAN può avvalersi di esperti

e collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite con i regolamenti

adottati ai sensi del comma 10, nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e

seguenti.».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla

nomina dei nuovi organi dell'ARAN di cui all'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1. Fino alla nomina dei nuovi organi,

e comunque non oltre il termine di cui al precedente periodo, continuano ad operare gli

organi in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 59. Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. L'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 47 (Procedimento di contrattazione collettiva). - 1. Gli indirizzi per la contrattazione

collettiva nazionale sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo

contrattuale. 2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2,

emanati dai rispettivi comitati di settore, sono sottoposti al Governo che, nei successivi

venti giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti

la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso

inutilmente tale termine l'atto di indirizzo può essere inviato all'ARAN. 3. Sono altresì

inviati appositi atti di indirizzo all'ARAN in tutti gli altri casi in cui è richiesta una attività

negoziale. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo

svolgimento delle trattative. 4. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'ARAN, corredata

dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla

data di sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, il comitato

di settore esprime il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti

a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate.Fino alla data di entrata in vigore dei

decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Consiglio dei Ministri può

esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del contratto da parte dell'ARAN. Per le

amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 41, il parere è espresso dal

Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e

l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 5. Acquisito il parere

favorevole sull'ipotesi di accordo, nonché la verifica da parte delle amministrazioni

interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il giorno successivo l'ARAN trasmette

la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di

compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis

della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti certifica

l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di

programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla

trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si

intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte

all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il presidente

dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo. 6. La Corte dei conti può

acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in

materia di relazioni sindacali e costo del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica

amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del Dipartimento della funzione pubblica

di intesa con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito di

un elenco definito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso delle

amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, la designazione di due esperti viene

effettuata dall'ANCI, dall' UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome.

7. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non

possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella predetta

ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente comitato di settore, che può

dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione

di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In

seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di

certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva

sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente

ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate. 8. I

contratti e accordi collettivi nazionali, nonché le eventuali interpretazioni autentiche sono

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e

delle amministrazioni interessate. 9. Dal computo dei termini previsti dal presente

articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonché il sabato.». 2. Dopo

l'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: «Art.

47-bis (Tutela retributiva per i dipendenti pubblici.). - 1. Decorsi sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei

contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento

stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi

comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio

all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 2. In ogni caso a

decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo

nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata

disposta l'erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi

comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali,

e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle

risorse contrattuali,una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici

complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.».

Art. 60. Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «40, comma 3.» sono sostituite dalle

seguenti: «40, comma 3 -bis.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per le amministrazioni di cui all'articolo

41, comma 2, nonché per le università italiane, gli enti pubblici non economici e

gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di cui

all'articolo 70, comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva

nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell'articolo

40, comma 3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei

contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del

Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di

bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa,

previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle

autonomie.»;

c) il comma 6 è abrogato.

Art. 61. Modifica all'articolo 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. L'articolo 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 49 (Interpretazione autentica dei contratti collettivi). - 1. Quando insorgano

controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si

incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse. 2.

L'eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui

all'articolo 47, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del

contratto. Qualora tale accordo non comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza

sulla valutazione degli stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei Ministri è espresso

tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze.».

Art. 62. Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1 è sostituito

dai seguenti: «1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è

stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramentoovvero a

quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per

effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di

fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini

dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. 1-bis. I

dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola,

delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte

aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi

di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei

risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree

avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione

di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso

dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi

a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni

costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti

riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore. 1-ter. Per l'accesso alle posizioni

economiche apicali nell'ambito delle aree funzionali è definita una quota di accesso nel

limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla base di un

corso concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.».

Art. 63. Procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento pubblicistico

1. All'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al

primo comma, le parole: «con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale

per quelli economici» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza triennale tanto per la

parte economica che normativa». Fermo quanto disposto dal primo periodo, al fine di

garantire il parallelismo temporale della disciplina della carriera diplomatica rispetto a

quella degli altri comparti del settore pubblico, il decreto del Presidente della Repubblica

emanato in riferimento al quadriennio 2008-2011 ha durata limitata al biennio 2008-

2009 anche per gli aspetti giuridici.

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il comma 12 è sostituito

dal seguente: «12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di

cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a

decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino

alla data di entrata in vigore dei decreti successivi.».

3. All'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il comma 3 è sostituito

dal seguente: «3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata

triennale tanto per la parte economica che normativa a decorrere dal termine di scadenza

previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del

decreto successivo.».

4. All'articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il comma 2 è sostituito

dal seguente: «2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con

l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata

triennale tanto per la parte economica che normativa.».

5. All'articolo 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il comma 2 è sostituito

dal seguente: «2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con

l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata

triennale tanto per la parte economica che normativa.».

6. Il comma 6 degli articoli 37 e 83 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è

sostituito dal seguente: «6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del

controllo preventivo di legittimità sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o

elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n.

20, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni.».

7. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, il comma 3 è sostituito

dal seguente: «3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata

triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dal termine di

scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in

vigore del decreto successivo.».

Art. 64. Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 43, comma 5, le parole: «40, comma 3» sono sostituite dalle seguenti:

«40, commi 3-bis e seguenti».

Art. 65. Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti

1. Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla

data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione

degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a

quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto.

2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi

vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1°

gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili.

3. In via transitoria, con riferimento al periodo contrattuale immediatamente successivo a

quello in corso, definiti i comparti e le aree di contrattazione ai sensi degli articoli 40,

comma 2, e 41, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituiti,

rispettivamente, dagli articoli 54 e 56 del presente decreto legislativo, l'ARAN avvia le

trattative contrattuali con le organizzazioni sindacali e le confederazioni rappresentative,

ai sensi dell'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei nuovi

comparti ed aree di contrattazione collettiva, sulla base dei dati associativi ed elettorali

rilevati per il biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, in deroga all'articolo

42, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, sono prorogati gli

organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già

indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si

svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre

2010.

4. Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di cui ai commi 1 e 2

sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, fermo restando

quanto previsto dall'articolo 30, comma 4. 5. Le disposizioni relative alla contrattazione

collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata

successiva a quella in corso.

Art. 66. Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive

modificazioni;

b) l'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

c) gli articoli 36, comma 2, e 82, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005,

n. 217;

d) l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;

e) l'articolo 67, commi da 7 a 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. All'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997,

n. 465, e successive modificazioni, le parole: «, sulla base delle direttive impartite dal

Governo all'ARAN, sentite l'ANCI e l'UPI» sono soppresse. È conseguentemente abrogato

l'articolo 23 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.

3. All'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il

quarto ed il quinto periodo sono soppressi. L'Ente nazionale aviazione civile (ENAC),

l'Agenzia spaziale italiana - (ASI), il Centro nazionale per l'informatica per la pubblica

amministrazione (CNIPA), l'UNIONCAMERE ed il Consiglio nazionale dell'economia e del

lavoro (CNEL) sono ricollocati nell'ambito dei comparti e aree di contrattazione collettiva

ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ad essi si

applica interamente il Titolo III del medesimo decreto legislativo.

CAPO V

Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici

Art. 67. Oggetto e finalità

1. In attuazione dell'articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le disposizioni del

presente Capo recano modifiche in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei

dipendenti delle amministrazioni pubbliche in relazione ai rapporti di lavoro di cui

all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di potenziare il

livello di efficienza degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttività

ed assenteismo.

2. Resta ferma la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al

procedimento e alle sanzioni disciplinari, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n.

165 del 2001.

Art. 68. Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di conciliazione

1. L'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 55 (Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative). - 1. Le disposizioni

del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme

imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del

codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. 2. Ferma la

disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai

rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo

quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle

relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale

dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni

e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di

lavoro. 3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei

provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti

collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la

sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non

superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima

dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali

procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto

collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I

termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della

procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito

negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne

determinano l'inizio e la conclusione. 4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le

infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-

sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le

disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni

conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico

conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.».

Art. 69. Disposizioni relative al procedimento disciplinare

1. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono inseriti i seguenti: «Art.

55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare). - 1. Per le infrazioni di minore

gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed

inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci

giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica

dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della

struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni

più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge

secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero

verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo. 2. Il responsabile, con

qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di

comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle

sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non

oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per

il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un

rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce

mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente

convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di

grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per

l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività

istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di

archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione

dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per

impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato

in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso

del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per

l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente,

dall'esercizio del diritto di difesa. 3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica

dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1,

primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio

individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato. 4.

Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente

per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio

contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce

e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da

applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di

termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi

dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di

ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio

ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la

conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della

notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il

dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per

l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente,

dall'esercizio del diritto di difesa. 5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del

procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in

cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per

le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare,

altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In

alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a

mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di

ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. È esclusa

l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo. 6.

Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari

possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti

per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la

sospensione del procedimento, ne' il differimento dei relativi termini. 7. Il lavoratore

dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica

dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di

servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza

giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero

rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte

dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal

servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato

al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni. 8. In caso di trasferimento del

dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento

disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest'ultima. In tali casi

i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se

ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento. 9.

In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione

del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il

procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente

articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non

preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Art. 55-ter (Rapporti fra procedimento

disciplinare e procedimento penale). - 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad

oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è

proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di

minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la

sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-

bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità

dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non

dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il

procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare

la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente. 2. Se il

procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e,

successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di

assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non

costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità

competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi

dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per

modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale. 3. Se

il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una

sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento

disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il

procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna

risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del

licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa. 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e

3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni

dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore

ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta

giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il

rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed

il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle

determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o

riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di

procedura penale. Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare). - 1. Ferma la disciplina in

tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi

previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del

licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante

l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente,

ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o

che attesta falsamente uno stato di malattia; b) assenza priva di valida giustificazione

per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o

comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa

del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato

dall'amministrazione; c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto

dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio; d) falsità documentali o

dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro

ovvero di progressioni di carriera; e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi

condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e

della dignità personale altrui; f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è

prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque

denominata, del rapporto di lavoro. 2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto,

altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al

biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle

disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle

amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto

alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da

norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e

provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui

all'articolo 54. 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è

senza preavviso. Art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni). - 1. Fermo quanto

previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che

attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di

rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza

dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di

malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad

euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella

commissione del delitto. 2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la

responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno

patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali

sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti

dall'amministrazione. 3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena

per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della

radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se

convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la

decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico,

in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non

direttamente constatati ne' oggettivamente documentati. Art. 55-sexies (Responsabilità

disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della

responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare). - 1. La condanna della pubblica

amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del

lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da

norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e

provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui

all'articolo 54, comporta l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i

presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal

servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo

di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento. 2. Fuori dei casi previsti nel comma

1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di

appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate

dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la

valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità,

all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei

suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2,

3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la

qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale

è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi

sopravvenuti. 3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti

all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento

disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o

manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza

disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale,

l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione

della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un

massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì

la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello

spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi

qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con

privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo. 4.

La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a

profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento

disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave. Art.

55-septies (Controlli sulle assenze). - 1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per

un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia

nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione

medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il

Servizio sanitario nazionale. 2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione

medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria

che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite

per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa

vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto

dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1,

comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è

immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le

altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse

finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica. 4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per

via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia

di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta

l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto

convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo

inderogabile dai contratti o accordi collettivi. 5. L'Amministrazione dispone il controllo in

ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo

giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di

reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di

controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e

l'innovazione. 6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il

dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le

rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in

particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio,

le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-

sexies, comma 3. Art. 55-octies (Permanente inidoneità psicofisica). - 1. Nel caso di

accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle

amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere

il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,

lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle

amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non

economici: a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad

iniziativa dell'Amministrazione; b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo

per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e

degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa

dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del

dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo; c) gli effetti sul

trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonché il

contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito

all'effettuazione della visita di idoneità; d) la possibilità, per l'amministrazione, di

risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di

sottoporsi alla visita di idoneità. Art. 55-novies (Identificazione del personale a contatto

con il pubblico). - 1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a

contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante

l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. 2.

Dall'obbligo di cui al comma 1 è escluso il personale individuato da ciascuna

amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse

attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del

Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro

competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali,

previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie

locali.».

Art. 70. Comunicazione della sentenza

1. Dopo l'articolo 154-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il

seguente: «Art. 154-ter (Comunicazione della sentenza). - 1. La cancelleria del giudice

che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di

un'amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all'amministrazione di

appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La

comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalità telematiche, ai sensi del

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data del deposito.».

Art. 71. Ampliamento dei poteri ispettivi

1. All'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il comma 6 è sostituito dal

seguente: «6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione

pubblica è istituito l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette

dipendenze del Ministro delegato. L'Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformità

dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia della

sua attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle

procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari,

sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi, dei rendimenti,

dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro. Collabora alle verifiche ispettive di cui al

comma 5. Nell'ambito delle proprie verifiche, l'Ispettorato può avvalersi della Guardia di

Finanza che opera nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le

predette finalità l'Ispettorato si avvale altresì di un numero complessivo di dieci

funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero

dell'interno, o comunque tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione

di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15

maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per l'esercizio delle

funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai

rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle

finanze, l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento

della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di

corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte

irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,

può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha

l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli

accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di

valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni

disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori,

nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo,

ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti le

irregolarità riscontrate.».

Art. 72. Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 71, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

c) l'articolo 56 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. All'articolo 5,

comma 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le parole: «, salvi termini diversi

previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro,» sono soppresse.

Art. 73. Norme transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non è ammessa, a pena di nullità,

l'impugnazione di sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina. I

procedimenti di impugnazione di sanzioni disciplinari pendenti dinanzi ai predetti collegi

alla data di entrata in vigore del presente decreto sono definiti, a pena di nullità degli

atti, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla predetta data.

2. L'obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi, previsto dall'articolo 55-

novies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 69 del

presente decreto, decorre dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del

presente decreto.

3. Le disposizioni di legge, non incompatibili con quelle del presente decreto, concernenti

singole amministrazioni e recanti fattispecie sanzionatorie specificamente concernenti i

rapporti di lavoro del personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, continuano ad essere applicabili fino al primo rinnovo del contratto

collettivo di settore successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 74. Ambito di applicazione

1. Gli articoli 11, commi 1 e 3, da 28 a 30, da 33 a 36, 54, 57, 61, 62, comma 1, 64, 65,

66, 68, 69 e 73, commi 1 e 3, rientrano nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo

Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed m), della Costituzione.

2. Gli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2,

24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1, e l'articolo 62, commi 1-bis e 1-ter recano norme

di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali

dell'ordinamento ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali, anche con riferimento agli

enti del Servizio sanitario nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati, in

attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge 4 marzo 2009, n. 15, limiti e modalità di

applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, del presente decreto alla Presidenza

del Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alla definizione del comparto autonomo

di contrattazione collettiva, in considerazione della peculiarità del relativo ordinamento,

che discende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di

ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la

normativa previgente.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni dei Titoli

II e III del presente decreto al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta

formazione artistica e musicale, nonché ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca.

Resta comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'articolo 14 nell'ambito

del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

5. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano nei confronti delle regioni a

statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le

attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale

degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

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